La questione affrontata e risolta positivamente dal Tar Lazio è di forte impatto in materia di graduatorie concorsuali ed esclusioni dal concorso per assenza dei requisiti di partecipazione.
Nel caso di specie l’A.D. aveva escluso dalla graduatoria del concorso nei ruoli di VSP un ragazzo che era stato raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio per un reato militare ( perchè imputato in procedimento penale per delitto non colposo come previsto dal bando di gara) dopo la presentazione della domanda ma prima della formulazione delle graduatorie definitive.
Successivamente – peraltro – il ragazzo era stato definitivamente assolto dal reato di abbandono di posto.
Il Tar di Roma investito della questione ha ritenuto che la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.m. non consente di qualificare ( ai soli fini amministrativi e della procedura concorsuale) il concorrente come imputato .
Discostandosi infatti da altro più rigoroso orientamento i giudici amministrativi motivano ( correttamente) valorizzando la circostanza che la richiesta di rinvio a giudizio è atto di parte della pubblica accusa ancora non vagliato da un giudice terzo ed imparziale sulla base del quale non sarebbe logico disporre l’esclusione da un concorso.
In tali termini dunque il concetto di imputato è diverso da quello del codice di procedura penale acquisendosi solo all’esito di un provvedimento di un giudice che vagli l’accusa ( e non già di un P.m.) e quindi almeno con un decreto che dispone il rinvio a giudizio da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Militare.