La seconda sezione del Consiglio di Stato deferisce all’Adunanza plenaria alcuni quesiti sull’esatta portata della disciplina degli effetti dell’accertata inidoneità attitudinale sopravvenuta del personale della Polizia di Stato e connessa possibilità di transito del medesimo personale ai ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altra amministrazione. Alla base della pronuncia il perimetro interpretativo delle disposizioni di riferimento, la natura del potere esercitato dalla p.a. e la configurazione della posizione soggettiva del dipendente. Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 18 maggio 2022, n. 3940 – Pres. Saltelli, Est. Manzione Polizia di Stato – Transito nei ruoli civili dell’amministrazione – Inidoneità attitudinale sopravvenuta – Deferimento all’Adunanza plenaria Sono deferite all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni di diritto: a) se la inidoneità attitudinale sopravvenuta, in quanto modo di atteggiarsi della inidoneità psicologica, seppure soggetta ad autonomo accertamento, rientri nelle previsioni dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, che consente al lavoratore cui si riferisca l’accertamento di chiedere il transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altra; b) in caso negativo, ovvero se a ciò venga ritenuta ostativa la formulazione letterale della norma, se il regime giuridico di favore riconosciuto alla più grave ipotesi di inidoneità psicologica sfociata in una malattia, non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, interpretato alla luce dell’obbligo di non discriminazione in ambito lavorativo di cui alla direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000, nonché se il non ottemperare al c.d. obbligo di repêchage contrasti con i principi a tutela del lavoro, configurando nei fatti un’ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo non previsto espressamente dal legislatore; c) in caso affermativo, se la richiesta di transito sia espressione di un diritto soggettivo del dipendente, ovvero l’adesione alla stessa costituisca valutazione del tutto discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza (1). (