violata consegna e abbandono di posto ex art. 120 c.p.m.p.: il giudice deve vagliare la sussistenza del danno al servizio

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Un sottoufficiale dell’Arma dei Cc. nel corso del turno di servizio, fuoriuscendo dalla sua giurisdizione, si incontrava con la sua amante, così violando l’ordine di servizio che imponeva lo svolgimento di un pattugliamento.
Rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p. si rivolge all’avvocato militare per comprendere la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Sul punto l’avvocato osserva: 
“si ricorda al riguardo che, secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio” (Cass. sez. 1^, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, rv. 237351), sicchè per la configurabilità del reato di violata consegna, sanzionato dall’art. 120 c.p.m.p., è sufficiente la trasgressione alle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (Cass., sez. 1^, nr. 1751 del 29/10/1986, Minacapilli, rv.
175125; sez. 1^, n. 19760 del 01/04/2008, Manunza, rv. 240281; sez. 1^, n. 5030 del 17/12/2008, Cadice, rv. 243371). : la tutela da assicurare all’ordine pubblico nelle forme e nei modi stabiliti con la consegna esigevano la puntuale osservanza dei doveri connessi, secondo quanto già rilevato anche dall’autorità giudiziaria militare, cui spetta accertare i presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l’inadempimento del militare pregiudizievole per il bene protetto, costituito dall’efficienza ed adeguatezza del servizio.
Nè indicazioni di segno diverso possono trarsi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, la quale ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 120 c.p.m.p., rilevando che “il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato” e che l’incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, tant’è che il reato può essere commesso soltanto da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna, che non lascia spazi di discrezionalità al destinatario. Inoltre, si è affermato che la norma penale scrutinata risponde al requisito della offensività in astratto, mentre compete all’autorità giudiziaria verificare, sia i presupposti che connotano la consegna, sia l’effettiva e concreta lesione dei beni giuridici protetti, ossia la funzionalità e l’efficienza di servizi.